Certificazione di malattia per assenza scolastica

In conformità alla normativa vigente (DPR 1518/1967, art. 42, comma 6, e successive modifiche - Legge Regionale Lombardia n. 8/2003 - Circolare MIUR n. 20/2011 - non è più richiesto il certificato medico per la riammissione a scuola degli studenti dopo assenza per malattia), anche se superiore a cinque giorni.
La giustificazione dell’assenza deve essere effettuata dai genitori/tutori secondo le modalità previste dall’Istituto Scolastico.

Pertanto NON E' DOVUTO alcun certificato medico giustificativo.

Prescrivibilità in ambito del SSN/SSR

Non possono essere prescritti su Ricettario Regionale tutte quelle prestazioni che non sono  previste nei LEA (vedi->), come ad esempio

uso assicurativo; esami richiesti da Commissioni Patenti; accertamenti per finalità estetiche; prestazioni odontoiatriche senza condizioni di vulnerabilità sociale; accertamenti pre-operatori; controlli di idoneità lavorativa; es. preliminari a tirocini etc.